Non ho chiesto di essere editato, del resto, non mi vergogno affatto del profilo tenuto da me (ma dalla quasi totalità degli utenti) nel corso di questa "delicata" discussione. Dico solo che, visto che non ci sarebbe stato niente di male, invece di farci fare supposizioni sulle ragione per cui Minaroby non interveniva e cercare di capire se sapesse o meno le sostanze contestategli, avreste potuto dire: "l'abbiamo sentito, è in attesa della notifica, ha deciso che interverrà sul forum solo quando questa gli verrà ufficialmente recapitata" sarebbe stato tutto più semplice
In ogni caso, al netto del fatto che non capisco come possa essergli stata contestata una sostanza che non rientra nella lista delle molecole dopanti, il mio discorso è sempre valido, dal momento che i diuretici sono vietati sempre e comunque, anche accompagnati da prescrizione medica! Con questo ho davvero chiuso; auguro ai mod "buona fatica" e a Minaroby un pò di serenità.
La procedura è questa
Sezione IV - Esecuzione dei controlli e analisi di
laboratorio
Articolo 16
Controlli antidoping
1. Il CONI-NADO elabora annualmente un Piano per la distribuzione
dei controlli antidoping (TDP) per lefficace ed efficiente
assegnazione delle risorse per i controlli a tutti i diversi sport e tra
le diverse discipline delle FSN/DSA.
2. Tutti gli Atleti che prendono parte ad una competizione in Italia o
che ricadono sotto la giurisdizione del CONI-NADO possono essere
sottoposti ad un controllo antidoping in competizione e fuori
competizione, a test mirati, anche se stanno scontando un periodo Versione 2/2013 Norme Sportive Antidoping 2013 Pagina 31
di squalifica. Gli Atleti sono obbligati a sottoporsi ai prelievi
antidoping nel rispetto dello Standard dei controlli allegato.
3. I controlli antidoping possono includere il prelievo di campioni
ematici e/o di urine o di altre matrici biologiche approvate dalla
WADA.
4. Il CONI-NADO definisce il proprio RTP ed i relativi criteri di
inclusione, pubblicati sul sito (
www.coni.it). Gli Atleti inseriti in RTP
dovranno fornire al CONI-NADO le informazioni aggiornate sulla
propria reperibilità - Informazioni sul luogo di permanenza
dellAtleta (whereabouts) secondo i tempi e le modalità contenute
nel relativo Standard allegato.
5. A seguito della segnalazione di mancata presentazione di
informazioni sulla reperibilità o mancato controllo del CCA, lUPA
pone in essere tutti i conseguenti adempimenti di cui al Disciplinare
allegato.
Articolo 17
Analisi dei campioni biologici
1. I campioni biologici di cui allarticolo precedente verranno analizzati
per individuare le sostanze vietate e i metodi proibiti elencati nella
Lista, nonché altre sostanze eventualmente indicate dalla WADA,
esclusivamente presso i laboratori accreditati dalla WADA.
2. Il campione biologico può essere nuovamente analizzato da parte del
CONI-NADO o dalla WADA per le finalità di cui al comma precedente.
3. Il Laboratorio è tenuto ad analizzare i campioni biologici ed a
riportare i risultati attenendosi allo Standard Internazionale per i
Laboratori WADA.
TITOLO II
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Sezione I Fase di indagine
Articolo 18
Gestione dei risultati
Esito avverso
1. Al ricevimento dellesito avverso delle analisi del campione A, lUPA
accerta lidentità dellAtleta e verifica se sia stata concessa o sarà
concessa una TUE in conformità al relativo Standard Internazionale,
ovvero se vi sia stata uninosservanza agli Standard Internazionali per
i controlli o per i Laboratori che abbia causato lesito avverso. Versione 2/2013 Norme Sportive Antidoping 2013 Pagina 32
2. Se lesame dellesito avverso non evidenzia:
- lesistenza di una TUE;
- una situazione che dia diritto allesenzione a fini terapeutici;
- la corrispondenza tra il livello della sostanza vietata riscontrata
nel campione con lesenzione rilasciata;
- uninosservanza dello Standard Internazionale per i controlli o
dello Standard Internazionale per i Laboratori che abbia causato
lesito avverso delle analisi,
l
UPA notifica prontamente allAtleta, alla Società di appartenenza,
alla FSN/DSA ed agli Organismi sportivi interessati, in ordine a:
a. lesito avverso delle analisi;
b. la norma antidoping violata;
c. il diritto dellAtleta di richiedere immediatamente lanalisi del
campione B oppure, in assenza di tale richiesta, la rinuncia a
tale analisi;
d. la data proposta dal Laboratorio Antidoping per lanalisi del
campione B qualora lAtleta o il CONI-NADO richiedessero
leffettuazione della controanalisi;
e. la facoltà dellAtleta e/o suo rappresentante di presenziare
allapertura ed allanalisi del campione B;
f. il diritto dellAtleta di richiedere copia della documentazione
analitica relativa ai campioni A e B.
3. Sarà cura della Società di appartenenza dellAtleta provvedere alla
consegna della comunicazione dellesito avverso delle analisi allo
stesso, ove questa debba essere recapitata presso la sua sede,
nonché delle FSN/DSA interessate verificare ed accertare presso
lAtleta e la Società di appartenenza lavvenuta ricezione della
notifica e, in mancanza, a provvedervi direttamente.
4. Se lesame iniziale dellesito avverso delle analisi evidenzia di contro
una delle circostanze di cui al precedente comma 2, lUPA dichiara il
procedimento concluso dandone comunicazione allAtleta, alla
Società di appartenenza ed alle altre Organizzazioni antidoping
competenti.
Esito atipico
5. Al ricevimento di un esito atipico del campione A, lUPA identifica
dufficio lAtleta e verifica se sia stata concessa o sarà concessa una
TUE in conformità al relativo Standard Internazionale, ovvero se vi
sia stata uninosservanza agli Standard Internazionali per i controlli o
per i Laboratori che abbia causato lesito atipico.
6. Qualora tale esame non rivelasse la presenza di una TUE o
dellinosservanza che abbia causato lesito atipico, lUPA conduce i
necessari accertamenti volti a stabilire se lo stesso sia attribuibile ad
una condizione fisiologica o patologica dellAtleta.
Al completamento dellindagine lUPA notificherà le relative
conclusioni allAtleta, alla Società di appartenenza ed alle altre
Organizzazioni antidoping competenti.
7. LUPA notificherà lesito atipico prima di aver ultimato le indagini di
cui al comma precedente, nelle seguenti circostanze:
a. nel caso in cui venga disposta leffettuazione delle analisi sulVersione 2/2013 Norme Sportive Antidoping 2013 Pagina 33
campione B;
b. nel caso in cui questultima riceva, preliminarmente ad un
evento sportivo internazionale, una richiesta da parte
dellOrganizzatore e/o del responsabile dello stesso in ordine
ad eventuali indagini a carico dellAtleta per un esito atipico.
Norme comuni
8. Se lesame dellesito avverso delle analisi o atipico evidenzia delle
irregolarità tali da compromettere la validità delle analisi dei risultati
di laboratorio, lUPA avvierà ulteriori proprie indagini di competenza,
dandone informazione agli Organismi sportivi competenti.
Articolo 19
Fase della controanalisi
1. LAtleta ha diritto di richiedere, entro tre giorni dalla data di notifica
dellesito avverso, leffettuazione della controanalisi con oneri a suo
carico.
2.
In caso di comunicata rinuncia o trascorsi inutilmente i tre giorni,
lUPA attiva il relativo procedimento disciplinare.
3. A seguito della richiesta di controanalisi, lUPA comunica allAtleta,
alla Società di appartenenza, alla FSN/DSA ed agli Organismi sportivi
interessati luogo, ora e data di inizio delle operazioni in modo che tra
quest'ultima e quella della richiesta non intercorrano più di sette
giorni lavorativi.
4. Lanalisi del campione B è svolta dallo stesso Laboratorio che ha
analizzato il campione A.
5. LAtleta, fin dalla fase di identificazione del campione B, ha diritto di
presenziare alla controanalisi, anche tramite suo rappresentante, la
cui delega deve pervenire allUPA entro le ventiquattro ore
precedenti la data stabilita per tale operazione, unitamente ad
eventuale nomina di perito.
6. Alla controanalisi possono altresì assistere un rappresentante della
FSN/DSA interessata ed un incaricato dellUPA.
7. Lassenza dellAtleta, e/o di chi lo rappresenta, alle operazioni di
controanalisi non costituisce motivo di rinvio e/o di sospensione della
procedura di controanalisi, così come il mancato accoglimento da
parte dellAtleta e/o del proprio rappresentante delle date fissate dal
Laboratorio per la controanalisi. Le operazioni di identificazione e di
sigillatura del campione B, in assenza dellAtleta (o del proprio
rappresentante) e/o del perito da questi nominato, devono
comunque avvenire alla presenza di un osservatore esterno al
Laboratorio.
8. LAtleta ha diritto di chiedere, con oneri a suo carico, copia della
documentazione di Laboratorio relativa ai campioni A e B.
9. Qualora la controanalisi confermi lesito del campione A, lUPA,
ricevuta la comunicazione dal Laboratorio, provvede ad informare i
soggetti di cui al precedente comma 3. Versione 2/2013 Norme Sportive Antidoping 2013 Pagina 34
10. Qualora la controanalisi non confermi lesito avverso della prima
analisi, questa viene considerata negativa e lUPA, in mancanza di
ulteriori elementi ed alla luce delle circostanze specifiche del caso,
potrà dichiarare il procedimento concluso, dandone comunicazione ai
soggetti di cui al precedente comma 3.
11. I risultati della controanalisi sono inappellabili.
Articolo 20
Sospensione cautelare
1. A seguito della comunicazione da parte del Laboratorio Antidoping
dellesito avverso delle analisi del campione A, lUPA
può richiedere la
sospensione cautelare dellAtleta alla Prima Sezione del TNA, nel caso
lo stesso non rientri nel RTP internazionale, ovvero alla Seconda
Sezione, nel caso in cui lAtleta rientri nel RTP internazionale.
2. La competente Sezione del TNA, deciderà in via durgenza, anche in
inaudita altera parte, con provvedimento del Presidente o, in sua
assenza, del Vice Presidente (ed in assenza anche di questultimo, del
componente più anziano di carica), dandone immediata
comunicazione allUPA, allinteressato ed alla Società nonché alla
FSN/DSA/EPS di appartenenza.
Norme comuni sulla sospensione
3. LUPA può, altresì, richiedere alla competente Sezione del TNA la
sospensione cautelare nei confronti di soggetti ritenuti responsabili di
altre violazioni della normativa antidoping rispetto alla positività del
campione biologico.
4. Tutti i provvedimenti di sospensione decadono trascorsi sessanta
giorni dalla data di comunicazione e possono essere prorogati dalla
competente Sezione del TNA - ad esclusione di quelli riferiti a
positività del campione biologico per presenza di sostanze specificate
- su richiesta dellUPA, di ulteriori trenta giorni.
5. Il provvedimento di sospensione deve essere immediatamente
revocato in caso di archiviazione del procedimento ovvero di
proscioglimento, di assoluzione o di non luogo a procedere nei
confronti dellAtleta e/o di altro soggetto interessato. Deve essere
altresì revocato nel caso in cui la controanalisi non confermi lesito di
positività riscontrata in sede di prima analisi. In tali ipotesi è escluso
qualsivoglia diritto di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dellAtleta,
della Società di appartenenza e/o di altri eventuali interessati.
6. Il periodo di sospensione già scontato deve essere sottratto in caso
in cui venga irrogata una sanzione disciplinare.
7. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso da parte
dellAtleta e/o di altro soggetto nelle forme di cui allarticolo 31.