posso chiederti di leggere tutta la sentenza ?
La valutazione rimessa al giudice di merito è solo quella relativa alla ricostruzione e alla valutazione del fatto mentre ben può la Corte di cassazione esprimere una sua valutazione e qualificazione giuridica del fatto diversa da quella compiuta dal giudice di merito.
In ogni caso anche la Corte di appello ha ritenuto sussistenti i fatti contestati (tranne quelli relativi all'epo) solo che non sono stati qualificati come reati.
Veramente il processo d'appello si concluse con l'assoluzione "sia perché il fatto non sussiste, sia perché eventualmente "il fatto non costituirebbe reato". Le motivazioni della sentenza dunque si fondarono su due principi, uno di forma e l'altro di merito:
a) la legge n.401 del 1989 esclude che "la somministrazione di sostanze proibite o meno rientrino nell'ipotesi criminosa di cui alla seconda parte del primo comma dell'art.1 allorché l'atleta sia consapevole di tale condotta";
b) negli anni dal 1994 al 1998, il periodo sotto inchiesta dunque, "nessun giocatore della Juve risultò positivo a sostanze dopanti, nessun elemento processuale fece intendere l'acquisto di Epo da parte della società, le conclusioni del dott. D'Onofrio a seguito della propria si basarono più su sospetti che non assurgevano a valore di prova neppure sotto il profilo indiziario".
Per quanto rihuarda la giustizia sportiva il TAS sentenziò che "l'uso di sostanze farmacologiche che non sono espressamente proibite dalla legge sportiva non può essere sanzionato con provvedimenti disciplinari. Inoltre le autorità sportive sono autorizzate ad indagare sull'uso di sostanze non comprese nella lista solo al fine di informare la Wada (World Anti Doping Agency) di possibili nuove forme di doping".
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