il ciclista è colpevole?

michael_alessi

Apprendista Velocista
8 Novembre 2008
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costa degli etruschi
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scott speedster s10, scott speedster s20
domenica tornando a casa da un'uscita mi imbatto in una discussione tra un ciclista ed un tizio su un audi a6. i due discutevano animatamente del fatto che il ciclista pedalando era evidentemente finito su un sassolino partito a modi proiettile e impattato sulla fiancata dell'audi e a detta del possessore che ne indicava il segno c'era un danno.

devo dire un segnetto si vedeva anche ma allora non si esce più?

inutile dire poi che la strada rifatta da poco era piena di quei sassolini tipici e manco a farlo a posta poco dopo sento un botto e mi accorgo che era schizzato anche a mi un sassulin :-x inutile dire che me la son data a gambe levate.

ora, anche se la cosa può sembrar stupida a vostro parere questi sono "sinistri"? possiamo aver grane come ciclisti sprovvisti di polizza rca? lo dico seriamente eh oppure se mi si affianca un matto in ferrari e mi dice del sassulin e che gli devo rifar la fiancata posso mandarlo a cagher?
 

Shinkansen

Xeneize
20 Giugno 2006
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Colnago 50 Anniversary
Il proprietario dell'Audi ha tutte le ragioni per essere dispiaciuto, ma come si fa a dare la colpa per una dinamica del genere? Nemmeno se il ciclista l'avesse fatto apposta (cioè prendere la mira del sassolino e schiacciarlo proprio mentre passa la macchina... un'impresa!) potresti accusarlo: dovresti riuscire a dimostrare che la cosa era voluta.
Quello dell'Audi si deve rassegnare.
 

inesfra

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2 Novembre 2008
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tirandola per i capelli, potrebbe chiedere i danni all'ente proprietario della strada per omessa pulizia/manutenzione della strada.
ma altro che "azzeccagarbugli" ci vorrebbe per spuntarla...
 

Fab True Enough

Pignone
3 Gennaio 2011
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Moser Race (spinning) - Dynatek Bird - BTwin Sport2
Temo che il ciclista non possa invocare che non ci fosse volontà. Credo però che possa contestare che sia stato lui a far volare il sassolino. Come si farebbe a dimostrarlo ?
 
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inesfra

Apprendista Velocista
2 Novembre 2008
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La dinamica illustrata da Michael Alessi indurrebbe ad imputare l’evento dannoso a verosimile caso fortuito; escludendo la responsabilità del ciclista nella produzione del danno subito dall’auto (segnetto sulla fiancata).
Fermo restando la enorme difficoltà a far discendere univocamente quel segnetto sulla fiancata dallo schizzato sassolino (non ci sarebbe nessun avvocato, affermato o brocco, che non sarebbe capace di demolire tale certezza adducendone semplicemente la anche solo probabile pre-esistenza…), occorre specificare che, per caso fortuito deve intendersi il sussistere del nesso di causalità materiale tra condotta ed evento, in cui, però, difetti la colpa; ciò poiché, l’evento verificatosi è stato, si, provocato dall’agente, ma ad opera di un fattore estraneo alla sua volontà, non rientrante nelle normali facoltà di previsione e non evitabile con l’uso della comune prudenza.
Nella circolazione stradale, poi, la giurisprudenza definisce caso fortuito “...quella componente causale di un evento che, per la sua imprevedibilità, esclude la responsabilità del soggetto conducente il veicolo, consistente in un avvenimento improvviso ed esorbitante dalla normalità dei comportamenti umani che non consente alcuna manovra per evitare il danno”.
Nel caso proposto da Michael, allora, possiamo concludere che se la condotta del ciclista è stata imprudente o negligente ovvero contraria a norme giuridiche, l’evento dannoso, ancorché non previsto e non prevedibile, non può più imputarsi a caso fortuito, essendo pur sempre riconducibile ad un contegno colposo.
Per dirla in termini più immediati, se il ciclista, pur in presenza di evidente brecciolina, avesse contravvenuto alle regole di condotta dettate dalla comune prudenza (ad es. velocità elevata o non commisurata allo stato dei luoghi, manovre azzardate, palese visibilità del sasso schizzato che poteva essere evitato), potrebbe essere chiamato ragionevolmente a dover risarcire il danno provocato dalla sua condotta colposa.
Ma, sempre ragionevolmente, mi parrebbe da escludersi la sussistenza di tali riprovevoli condotte colpose, avuto riguardo alla personale convinzione secondo cui un ciclista difficilmente metterebbe a rischio la propria incolumità (prima ancora di preoccuparsi di evitare di provocare danni a terzi) ponendo in essere tali condotte pericolose.
A meno che il danneggiato non sia capace di dimostrarne la loro chiarissima sussistenza.
In caso contrario, secondo il mio parere, se proprio si vuol tentare di ottenere ragione, meglio indirizzare i propri sforzi legali verso l’ente proprietario della strada; con le scarse aspettative di cui accennavo.
 

Armando.O

Pignone
23 Ottobre 2010
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cletta!
La dinamica illustrata da Michael Alessi indurrebbe ad imputare l’evento dannoso a verosimile caso fortuito; escludendo la responsabilità del ciclista nella produzione del danno subito dall’auto (segnetto sulla fiancata).
Fermo restando la enorme difficoltà a far discendere univocamente quel segnetto sulla fiancata dallo schizzato sassolino (non ci sarebbe nessun avvocato, affermato o brocco, che non sarebbe capace di demolire tale certezza adducendone semplicemente la anche solo probabile pre-esistenza…), occorre specificare che, per caso fortuito deve intendersi il sussistere del nesso di causalità materiale tra condotta ed evento, in cui, però, difetti la colpa; ciò poiché, l’evento verificatosi è stato, si, provocato dall’agente, ma ad opera di un fattore estraneo alla sua volontà, non rientrante nelle normali facoltà di previsione e non evitabile con l’uso della comune prudenza.
Nella circolazione stradale, poi, la giurisprudenza definisce caso fortuito “...quella componente causale di un evento che, per la sua imprevedibilità, esclude la responsabilità del soggetto conducente il veicolo, consistente in un avvenimento improvviso ed esorbitante dalla normalità dei comportamenti umani che non consente alcuna manovra per evitare il danno”.
Nel caso proposto da Michael, allora, possiamo concludere che se la condotta del ciclista è stata imprudente o negligente ovvero contraria a norme giuridiche, l’evento dannoso, ancorché non previsto e non prevedibile, non può più imputarsi a caso fortuito, essendo pur sempre riconducibile ad un contegno colposo.
Per dirla in termini più immediati, se il ciclista, pur in presenza di evidente brecciolina, avesse contravvenuto alle regole di condotta dettate dalla comune prudenza (ad es. velocità elevata o non commisurata allo stato dei luoghi, manovre azzardate, palese visibilità del sasso schizzato che poteva essere evitato), potrebbe essere chiamato ragionevolmente a dover risarcire il danno provocato dalla sua condotta colposa.
Ma, sempre ragionevolmente, mi parrebbe da escludersi la sussistenza di tali riprovevoli condotte colpose, avuto riguardo alla personale convinzione secondo cui un ciclista difficilmente metterebbe a rischio la propria incolumità (prima ancora di preoccuparsi di evitare di provocare danni a terzi) ponendo in essere tali condotte pericolose.
A meno che il danneggiato non sia capace di dimostrarne la loro chiarissima sussistenza.
In caso contrario, secondo il mio parere, se proprio si vuol tentare di ottenere ragione, meglio indirizzare i propri sforzi legali verso l’ente proprietario della strada; con le scarse aspettative di cui accennavo.

:hail:
già che ci siamo, mi daresti un pò di ripetizioni di diritto privato? ho l'esame fra un mese!
 

michael_alessi

Apprendista Velocista
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scott speedster s10, scott speedster s20
Per dirla in termini più immediati, se il ciclista, pur in presenza di evidente brecciolina, avesse contravvenuto alle regole di condotta dettate dalla comune prudenza (ad es. velocità elevata o non commisurata allo stato dei luoghi, manovre azzardate, palese visibilità del sasso schizzato che poteva essere evitato), potrebbe essere chiamato ragionevolmente a dover risarcire il danno provocato dalla sua condotta colposa.

A meno che il danneggiato non sia capace di dimostrarne la loro chiarissima sussistenza.

della serie che se il guidatore ha con se in auto 1 o più persone (testimoni) che asseircono della condotta pericolosa del ciclista e della sua poca attenzione al fondo stradale, il ciclista è FREGATO....

o sbaglio?
 

inesfra

Apprendista Velocista
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Giant
L'art. 2043 c.c., al riguardo, stabilisce che: "Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".
L'evento è colposo quando non è voluto dall'agente, ancorchè preveduto, e si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia o per inosservanza di specifiche norme di condotta.
Trattandosi, poi, di responsabilità extra-contrattuale, sussiste, per il danneggiato, l'onere di provare tutti gli elementi della responsabilità e, quindi, anche quello della colpevolezza dell'azione (o dell'omissione).
Quindi, ammesso che il danneggiato riesca a dimostrare che la fiancata non fosse già precedentemente danneggiata in quel punto, ammesso che riesca a dimostrare che sia stato proprio il sassolino fatto schizzare dal ciclista a provocare quello specifico danneggiamento (magari andando a rintracciare "proprio quel sassolino" sul quale dovrebbe essere rimasta traccia di vernice della carrozzeria del veicolo...), ammesso che riesca altresì a dimostrare che il velocipede sia stato condotto dal ciclista con condotta riprorevolmente negligente, imprudente, imperita o in spregio di specifiche norme di condotta (magari, come da te sostenuto, con testimonianze a favore), infine, la risposta alla tua domanda è: può essere.
Mi preme specificare che, che le prove non sono tutte uguali:
1) al vertice ci sono i documenti redatti da un pubblico ufficiale o un notaio;
2) sotto ci sono i documenti che, per ragioni intrinseche ed estrinseche, non possono essere messi in discussione, se non con un apposito processo (tipo una perizia redatta da un consulente tecnico del giudice);
3) infine, all'ultimo posto, c'è la testimonianza, che è vista sempre con sfiducia e scarsa rilevanza, salvo l'impossibilità di produrre documenti delle sopracitate categorie.
Non solo, ma le prove della colpevolezza devono essere evidenti e schiaccianti.
Questo perchè, in "caso di parità di indizi" pro colpevolezza o pro non-colpevolezza, resta valido il principio generale del: "in dubio pro reo".
Insomma, il ciclista può avvalersi di due risultati utili su tre: vincere, ma anche pareggiare...
 
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vertigoslim

Apprendista Cronoman
4 Giugno 2007
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supernova
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Battaglin
passo in auto per necessità in una strada percorsa da numerosi camion da cava. Rotto il vetro della mia auto e a distanza di un anno rotto il vetro dell'auto dei miei, entrambe per fortuna erano assicurate contro tali eventi. Penso che a chi succeda....amen deve attaccarsi al tram
 

inesfra

Apprendista Velocista
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ciuccio

Gregario
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Sarà capitato anche a voi di veder schizzare via dei sassolini al vostro passaggio; allora la domanda è:
se uno di questi arrecasse un danno a persone o cose, ne saremmo responsabili?
 

airmat

Velocista
3 Maggio 2008
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Furia CDW
No. A meno che non ce lo spariamo apposta facendo qualche strana manovra tipo derapata o similia.

Sbagli, se il sasso lo scaglia la bici che conduco io ne sono responsabile.
Poi puoi chiamare in concausa l'ente proprietario e gestore della strada, la controparte deve dimostrare che il sasso l'ho è schizzato da sotto la mia ruota, ecc... ma la responsabilità c'è
o-o
 

samuelgol

Flughafenwächter
24 Settembre 2007
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18.763
Bozen
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Canyon Ultimate SLX. Nome: Andrea
Sbagli, se il sasso lo scaglia la bici che conduco io ne sono responsabile.
Poi puoi chiamare in concausa l'ente proprietario e gestore della strada, la controparte deve dimostrare che il sasso l'ho è schizzato da sotto la mia ruota, ecc... ma la responsabilità c'è
o-o
Hai delle sentenze pregresse da citare (e linkare ) di casi analoghi?
Quale sarebbe la responsabilità che si può addossare a un ciclista in un caso del genere?
Giusto per capire se parli per opinione o per giurisprudenza pregressa. Nel secondo caso sarò lieto di leggere dispositivo e motivazioni della sentenza.
 
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Dragon77

Apprendista Cronoman
25 Maggio 2016
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classic
nella piazza del mio paese da qualche anno hanno ripavimentato con il "pavè" alla romanesca (prima era tutto asfalto); è una pavimentazione non cementata, ma solo "insabbiata" ed ogni tot anni la devono ripassare, dato che ci passa di tutto dalla bici al camione enorme...


qualche tempo fa, stavo passando io in bici, un'auto passando ha fatto schizzare via una mattonella :wacko: che probabilmente era mal messa, è "volata" sul marciapiede dove per poco non ha preso una signora in bicicletta, finendo con lo sbattere sul murettino di cinta dell'asilo...

se capitasse me ne arriva una contro di me, che sia in bici, auto, o pure a piedi...vado dritto dentro al comando della municipale con l'oggetto che mi colpisce e mi faccio risarcire eventuali danni...
 

airmat

Velocista
3 Maggio 2008
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Furia CDW
Hai delle sentenze pregresse da citare (e linkare ) di casi analoghi?
Quale sarebbe la responsabilità che si può addossare a un ciclista in un caso del genere?
Giusto per capire se parli per opinione o per giurisprudenza pregressa. Nel secondo caso sarò lieto di leggere dispositivo e motivazioni della sentenza.

Non ho casi analoghi da citare per rafforzare la mia ipotesi, ma puoi consultare codice penale (se il sasso provoca lesioni con prognosi >30gg), codice civile e codice della strada per farti un'idea :mrgreen: . La responsabilità oggettiva è che l'azione del ciclista ha provocato, anche se involontariamente, il movimento del sasso, il quale ha provocato il danno.
A dire il vero ci sono un sacco di casi 'simili' che avvengono in autostrada dove oggetti sollevati dal passaggio di un veicolo ne colpiscono un altro e sono, in questo caso, responsabili del danno arrecato. Se vuoi link cercateli, io non ne ho

Tu hai sentenze che cofermano la tua?