Beh piano...l'elemento soggettivo è valutabile eccome....per questo esiste il dolo e la colpa...ad esempio quello che separa la ricettazione dal cd incauto acquisto è appunto il configurarsi di dolo eventuale e colpa...La prima ipotesi si verifica ogni qualvolta il soggetto agente, pur non avendo una conoscenza specifica del fatto nella sua completa materialità e nella sua qualificazione giuridica, abbia agito accettando il rischio di incorrere nelle sanzioni penali (ex multis, Cass. 22 settembre 1988, in Riv. Pen., 1990, 795): è invece sufficiente che il soggetto abbia una conoscenza degli aspetti essenziali secondo una valutazione parallela propria della sfera laica, tale cioè da riconoscere il carattere antigiuridico del fatto nei suoi aspetti basilari.
Nel secondo caso per integrare la fattispecie di cui allart. 712 c.p. occorre unoggettiva ragione di sospetto (Cass., 48051/2008), o più semplicemente disattenzione, noncuranza o disinteresse verso la provenienza della res (Cass., 8 febbraio 1983, Buzzanga, Giust. Pen. 1984, II, 427), a nulla rilevando le motivazioni personali.
Se le circostanze di fatto risultano tali da indurre in dubbio una persona di media avvedutezza, non importa se il dubbio si sia poi effettivamente ingenerato o meno: il mero sospetto su uno solo dei tre elementi indicati dalla norma, non fugato per mancanza di diligenza, è di per sé idoneo a far scattare il reato (Cass., II, 22-01-2008 n° 5996). Il dolo eventuale della ricettazione, invece, si colloca su un gradino immediatamente più alto di quello del mero sospetto (Cass. SS.UU. 12433/2009) e richiede linequivoca dimostrazione della malafede (Trib. Ivrea, 21.03.2011).
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