Non durante una trattativa online, durante qualsiasi trattativa.
Come ha detto bene @
faberfortunae una bicicletta non rientra nella categoria dei beni mobili registrati (autoveicoli, motoveicoli...) e ovviamente in quella dei beni mobili. Ragion per cui il codice civile non prevede atti tipici per il trasferimento di proprietà, nè delle forme per l'espressione della volotà contrattuale.
Nel caso di una compravendita di un bene mobile come una bicicletta quindi il solo comportamento concludente delle parti è sufficiente per il trasferimento della titolarità. La transazione in denaro invece è solo una fase successiva e, peralto, nemmeno necessaria.
Proprio per questa ragione un soggetto non può modificare gli elementi di un contratto di vendita una volta che il citato comportamento concludente si è verificato.
Come ho scritto in un intervento precedente bisogna tenere conto che ciò che sostiene il codice è sorretto da un principio cardine che deriva dal diritto romano, cioè "Pacta servanda sunt". Ossia "i patti presi vanno rispettati". Tutto ciò non potrebbe essere altrimenti per garantire la certezza del diritto.
Paradossalmente, se i due soggetti in questione si fossero accordati per il trasferimento della titolarietà del bene a prezzo 0 , l'acquirente avrebbe il diritto di rivendicare la bicicletta per vie legali perchè sarebbe già sua qualora ci fossero delle prove circa la conclusione del negozio giuridico (come le e-mail).
Proprio per questa ragione è necessario prestare la massima attenzione in una compravendita online, perchè non si sa chi si ha di fronte... Ed alimentare false speranze nell'altro potrebbe anche essere civilmente perseguibile!